STRADA PUBBLICA O PRIVATA – ISCRIZIONE ELENCO STRADE PUBBLICHE – VALORE DICHIARATIVO – GIURISDIZONE ORINARIA ANCHE IN CASO DI CONTESTAZIONE DI ATTO AMMINISTRATIVO
La Cassazione a Sezioni Unite torna sul tema.
L’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico ha valore meramente dichiarativo e reca una semplice presunzione di pubblicità dell’uso, sempre superabile con la prova contraria e mediante un’azione ‘negatoria di servitù’; ne consegue che la controversia relativa alla proprietà, pubblica o privata, di una strada, o all’esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario; l’azione, infatti, riguarda l’accertamento di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione. Ciò vale anche se la domanda ha formalmente ad oggetto l’annullamento dei provvedimenti amministartivi di classificazione della strada: il “petitum” sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della P.A., ha , infatti, natura di accertamento (Cassazione, Civ. Sezioni Unite, 2o giugno 2024, n. 17104).