ORDINANZA DI RIMOZIONE RIFIUTI EX ART. 192. L’OBBLIGO DI ADEMPIERE RICADE IN CAPO ALLA CURATELA FALLIMENTARE
Recentemente il Consiglio di Stato ha affermato che l’onere di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 del d.lgs. 152/2006 ricade sulla curatela fallimentare e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare. Per due ragioni: l’abbandono costituirebbe una diseconomia esterna, ovvero un’esternalità negativa, derivante dall’attività di impresa, e quindi un costo di cui i creditori della massa fallimentare stessa dovrebbero farsi carico per potere avvantaggiarsi dell’eventuale residuo attivo della procedura; inoltre, l’abbandono di rifiuti ricade nell’ampia categoria degli illeciti amministrativi, che secondo costante giurisprudenza non si estinguono per fallimento del trasgressore (Consiglio di Stato, Sez.IV, 2 marzo 2023, n. 2208)
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