CD. Clausola sociale – facoltà
Il TAR Lazio evidenzia come, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016, la previsione del bando di gara della cd. clausola sociale è consentita solo nel caso in cui il contratto sia qualificabile come “ad alta intensità di manodopera” e come non sussista comunque un obbligo per la Stazione Appaltante di prevederla nel Bando di Gara, trattandosi di mera facoltà concessa dal legislatore alla Stazione Appaltante, nell’ambito della discrezionalità a questa riconosciuta, e non di un obbligo di legge (TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater, 5 giugno 2019 n. 7234; già Cons. St., Sez. V, 28 agosto 2017, n. 4079).
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