ambiente. bonifica. rifiuti. messa in sicurezza di emergenza imputabile al proprietario non colpevole
Di recente il Consiglio di Stato è tornato ad affermare che la responsabilità per la messa in sicurezza di emergenza (MISE.) si ricollega alla mera qualità di gestore del sito e prescinde da una prova della responsabilità nel causare l’inquinamento; la MISE non si configurerebbe, infatti, come misura sanzionatoria, ma quale misura di prevenzione dei danni, imposta dal principio di precauzione e dal correlato principio dell’azione preventiva; quindi grava sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all’ambiente per il solo fatto di essere tale, senza necessità di accertarne il dolo o la colpa. (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 aprile 2024, n. 3897)
Read MoreORDINANZA DI RIMOZIONE RIFIUTI E SOGGETTO CHIAMATO ALL’EREDITA’
Secondo il TAR Catania è illegittima, per insussistenza dei presupposti di legge e per difetto di legittimazione passiva, l’ordinanza che impone la rimozione di rifiuti su terreno privato ex art. 192, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, emessa nei confronti dell’erede pro quota del proprietario del terreno, che non ha mai accettato espressamente l’eredità; non rileva l’iscrizione della denuncia di successione nei registri immobiliari, in quanto, in assenza di accettazione, non è sufficiente la qualità di ‘chiamato all’eredità’ per poter affermare che il destinatario dell’ordinanza sia qualificabile come comproprietario del terreno interessato (TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 5 luglio 2023 n. 2086).
Read MoreMESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E PROPRIETARIO INCOLPEVOLE: IL PUNTO DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE
A fronte dei diversi orientamenti presenti recentemente in giurisprudenza, le SSUU della Cassazione hanno chiarito che l’obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica non può essere imposto al proprietario del sito contaminato incolpevole dell’inquinamento; gli effetti a suo carico restano limitati a quanto previsto dall’art. 253 d.lgs. n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente) con riguardo a oneri reali e privilegi speciali immobiliari per il rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente e nei limiti del valore di mercato del sito determinato dopo l’esecuzione degli interventi stessi. In tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, infatti, l’obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento è a carico di colui che di essa sia responsabile per avervi dato causa, in base al principio “chi inquina paga”; ciò vale anche per la MISE sulla base del disposto del T.U dell’Ambiente (Cass. civile, SS.UU, n.3077 del 1° febbraio 2023).
Read MoreORDINANZA DI RIMOZIONE RIFIUTI EX ART. 192. L’OBBLIGO DI ADEMPIERE RICADE IN CAPO ALLA CURATELA FALLIMENTARE
Recentemente il Consiglio di Stato ha affermato che l’onere di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 del d.lgs. 152/2006 ricade sulla curatela fallimentare e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare. Per due ragioni: l’abbandono costituirebbe una diseconomia esterna, ovvero un’esternalità negativa, derivante dall’attività di impresa, e quindi un costo di cui i creditori della massa fallimentare stessa dovrebbero farsi carico per potere avvantaggiarsi dell’eventuale residuo attivo della procedura; inoltre, l’abbandono di rifiuti ricade nell’ampia categoria degli illeciti amministrativi, che secondo costante giurisprudenza non si estinguono per fallimento del trasgressore (Consiglio di Stato, Sez.IV, 2 marzo 2023, n. 2208)
Read MoreAUTORIZZAZIONE EX ART 208 PER TRATTAMENTO RIFIUTI. EFFICACIA LIMITATA NEL TEMPO DELLA VARIANTE URBANISTICA
Recentemente il TAR Lombardia, Sez. Milano ha affermato che la variante urbanistica connessa all’autorizzazione ex art. 208 del T.U sull’Ambiente ha validità limitata al tempo di efficacia della autorizzazione stessa.
Pur se tale cicostanza non emerge espressamente dal testo della norma, secondo il giudice amministrativo, si rinvengono nel sistema una serie di indici che inducono a qualificare come temporanea e provvisoria la variazione dello strumento urbanistico, ancorandone la durata a quella del presupposto provvedimento autorizzatorio, alla cui scadenza deve ritenersi automaticamente ripristinata la previgente destinazione urbanistica dell’area con tutte le connesse conseguenze (TAR Lombardia, Milano, sez. III, del 24 gennaio 2022, n. 155)
Ambiente. Rifiuti. Discarica Cessata. Obblighi di corretta gestione
In caso una discarica non sia più attiva, ma non sia stata ancora definitivamente chiusa, persistono in capo al titolare dell’autorizzazione tutti gli obblighi relativi alla corretta gestione dell’impianto; sussite, quindi, l’obbligo di rispettare non solo le prescrizioni dell’autorizzazione e tutta la normativa ambientale in materia di rifiuti, scarichi, acque ed emissioni nonché, ma anche di procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica (Consiglio di Stato Sez. II del 11 novembre 2020,n. 6935).
Read MoreAMBIENTE. RIFIUTI. ORDINE DI RIMOZIONE. PROPRIETARIO NON RESPONSABILE. RECINZIONE
Il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che la legittimità dell’ordine di rimozione di rifiuti abbandonati (ai sensi dell’art. 14, comma 3, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell’odierno art. 192, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) nei confronti del proprietario del suolo è necessario il previo accertamento a suo carico dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa nello sversamento dei rifiuti stessi. In particolare, se responsabili sono soggetti terzi, la circostanza che le aree non siano recintate non costituisce di per se indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte del proprietario; infatti, la recinzione del fondo non è un obbligo, bensì una facoltà (ossia un agere licere) del dominus e, quindi, la scelta di non realizzarla non può tradursi in un fatto colposo (art. 1127, comma 1, c.c.) o in un onere di ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2, c.c.), che circoscrive (recte, elide) il diritto al risarcimento del danno (Cons. St. , sez. IV, 3 dicembre 2020, n. 7657)
Read Morerifiuti – bonifica – applicabilità retroattiva delle disposizioni relative a misure di prevenzione e riparazione
Il TAR Toscana afferma che le misure di prevenzione e riparazione contemplate dal d.lgs. 152/2016 sono applicabili anche nei confronti del responsabile dell’inquinamento per eventi verificatisi anteriormente anteriormente all’entrata in vigore della normativa medesima e del d.lgs. n. 22/1997, e tanto perché l’inquinamento dà luogo ad una situazione di carattere permanente, che perdura fino a che non ne sono rimosse le cause. In tal modo non si fa applicazione retroattiva della legge: questa viene applicata ad un fatto rilevato durante la sua vigenza al fine di far cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente. La fattispecie dell’inquinamento non ha carattere istantaneo ma perdurante quanto ai suoi effetti e, quindi, la normativa successiva al verificarsi della causa del medesimo ben può essere applicata ad una fattispecie rilevata posteriormente, al fine di eliminarne gli effetti (TAR Toscana, Sez. II, 3 novembre 2020, n. 1348 ).
Read MoreRIFIUTI – INQUINAMENTO – OBBLIGHI DI BONIFICA – TRASMISSIONE AGLI EREDI -LEGITTIMITA’
il TAR Piemonte, ha recentemente affermato che l’obbligo di bonifica, ricostruito dalla giurisprudenza come obbligo positivo e permanente di ripristinare l’ambiente danneggiato, è trasmissibile mortis causa, in qunato si tratta di situazione assimilabile alla già ritenuta trasmissibilità agli eredi degli obblighi di ripristino in materia edilizia. Si afferma che la ratio normativa è quella di far gravare su colui che ha beneficiato economicamente di una attività nociva i costi del ripristino; risulta, quindi, coerente che gli eredi, che -a loro volta- beneficiano in via successoria dei profitti tratti dall’attività inquinante ne sopportino relativi i costi, potendo questi sempre essere circoscritti al limite del loro arricchimento con l’accettazione con beneficio di inventario. (TAR Piemonte, Sez. I, 31 ottobre 2020, n. 653 )
Read MoreAmbiente – inquinamento – Interventi di bonifica assunti volontariamente – gestione di affari altrui
Il TAR Lombardia torna sull’argomento dei lavori di bonifica assunti dal soggetto non responasbile dell’inquinamento. L’intervento di bonifica (ma anche quelli di messa in sicurezza di emergenza e ripristino ambientale) assunto volontariamente ai sensi dell’art. 245 comma 1, nonché dell’art. 252 comma 5, del Dlgs. 152/2006, costituisce una gestione di affari altrui, che, in applicazione analogica della norma generale ex art. 2028 c.c., deve essere portata a compimento, o comunque proseguita finché l’amministrazione non sia in grado di far subentrare l’autore dell’inquinamento. Lo stesso vale anche se l’assunzione dell’intervento di bonifica da parte del proprietario incolpevole o di altri soggetti sia avvenuta ai sensi dell’art. 9 del DM 25 ottobre 1999 n. 47 (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 7 ottobre 2020, n. 1280)
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