EDILIZIA E URBANISTICA – PERMESSO DI COSTRUIRE – DECORRENZA TERMINE DI DECADENZA PER MANCATO INZIO LAVORI
Il TAR Basilicata ribadice che deve ritenersi decaduto, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, il permesso di costruire laddove il titolare non abbia dato effettivo inizio ai lavori entro il termine di un anno, decorrente dal giorno in cui l’Ente locale ha formalmente comunicato l’avviso di emanazione del titolo edilizio; non è rilevante, infatti, la circostanza che il medesimo permesso di costruire non sia stato materialmente ritirato dal richiedente; l’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 individua il dies a quo del termine annuale per l’inizio dei lavori nel momento del rilascio del titolo abilitativo richiesto dal privato; trattandosi di atto recettizio questo conicnde con il momento in cui destinatario del provvedimento ha avuto piena conoscenza della sua esistenza e del suo contenuto, a seguito di comunicazione nelle forme idonee (TAR Basilicata, Sez. I, 24 agosto 2020 n. 541 ).
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