Ambiente – inquinamento – Interventi di bonifica assunti volontariamente – gestione di affari altrui
Il TAR Lombardia torna sull’argomento dei lavori di bonifica assunti dal soggetto non responasbile dell’inquinamento. L’intervento di bonifica (ma anche quelli di messa in sicurezza di emergenza e ripristino ambientale) assunto volontariamente ai sensi dell’art. 245 comma 1, nonché dell’art. 252 comma 5, del Dlgs. 152/2006, costituisce una gestione di affari altrui, che, in applicazione analogica della norma generale ex art. 2028 c.c., deve essere portata a compimento, o comunque proseguita finché l’amministrazione non sia in grado di far subentrare l’autore dell’inquinamento. Lo stesso vale anche se l’assunzione dell’intervento di bonifica da parte del proprietario incolpevole o di altri soggetti sia avvenuta ai sensi dell’art. 9 del DM 25 ottobre 1999 n. 47 (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 7 ottobre 2020, n. 1280)
Read MoreBonifica – rapporto tra potere provinciale e ordinanza sindacale contingibile e urgente
Il TAR Milano ha recentemente ribadito che, in linea di principio, è illegittimo l’utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente sindacale per la bonifica di siti inquinati, poiché il legislatore ha individuato nel ‘codice dell’ambiente’ una specifica competenza in capo all’Amministrazione provinciale, la quale deve provvedervi con gli strumenti previsti dall’ordinamento di settore; l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente si pone astrattamente quale strumento di potenziale elusione della disciplina dettata dal codice dell’ambiente; questo, individua una specifica competenza e procedura in materia di bonifica di siti inquinati; queste non possono essere eluse dal potere sindacale extra ordinem, che ha valore ‘residuale’ ed è inidoneo a superare procedure tipizzate e poteri prestabiliti dal legislatore (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 7 ottobre 2020, n. 1810)
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