Bonifica – rapporto tra potere provinciale e ordinanza sindacale contingibile e urgente
Il TAR Milano ha recentemente ribadito che, in linea di principio, è illegittimo l’utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente sindacale per la bonifica di siti inquinati, poiché il legislatore ha individuato nel ‘codice dell’ambiente’ una specifica competenza in capo all’Amministrazione provinciale, la quale deve provvedervi con gli strumenti previsti dall’ordinamento di settore; l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente si pone astrattamente quale strumento di potenziale elusione della disciplina dettata dal codice dell’ambiente; questo, individua una specifica competenza e procedura in materia di bonifica di siti inquinati; queste non possono essere eluse dal potere sindacale extra ordinem, che ha valore ‘residuale’ ed è inidoneo a superare procedure tipizzate e poteri prestabiliti dal legislatore (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 7 ottobre 2020, n. 1810)