AMBIENTE – OBBLIGO DI BONIFICA – RESPONSABILITA’ DELLE HOLDING
Il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che l’accertamento delle responsabilità dell’inquinamento non si deve fermare all’individuazione “dell’autore materiale” della condotta di inquinamento laddove faccia parte di un gruppo più ampio, ma questo può essere esteso ai soggetti che hanno il controllo della fonte di inquinamento in virtù di poteri decisionali, o che rendono comunque possibile detta condotta in forza della posizione giuridica che rivestono all’interno dei rapporti con il diretto inquinatore. Infatti, la concezione sostanzialistica di impresa sviluppatasi a livello europeo in materia di tutela della concorrenza può trovare ingresso anche in altri settori nei quali, a fronte di una pluralità di imprese facenti parte di un gruppo, può essere comunque individuata una identità economica del gruppo con un conseguente beneficio derivante alla holding e, quindi, al gruppo nel suo insieme dall’attività di una controllata (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 del 12 gennaio 2022, n. 217).