contratti pubblici – Revisione prezzi – posizione giuridica soggettiva fatta valere dal ricorrente – giurisdizione
il TAR Lazio ha recentemene ribadito che l’istanza con cui si richiede la revisione dei prezzi dà avvio ad un procedimento amministrativo in cui l’Amministrazione deve effettuare una valutazione discrezionale comparando l’interesse dell’operatore economico alla revisione e l’interesse pubblico; questo si conclude con l’adozione di un provvedimento autoritativo da impugnarsi nel termine decadenziale di legge. Quanto all’an della pretesa alla revisione, quindi, la posizione del privato ha carattere di interesse legittimo; solo una volta eventualmente riconsciuto che la revisione è dovuta, e con esclusivo riferimento al quantum, la posizione giuridica del privato si qualifica di diritto soggettivo: ciò, pur non incidendo sulla giurisdizione, vertendosi in ipotesi di giurisdizione esclusiva, incide però sugli strumenti processuali di tutela (TAR Lazio, Roma, Sez. II – bis, 9 Settembre 2024).