contratti pubblici – cooperative – consorzio- rapporto consorzio consorziate – stabile rapporto organico – possibile estromissione e sostituzione della cooperativa consorziata
Il TAR Brescia fa il punto sul rapporto consorzio di cooperative e le consorziate. Evidenzia che il consorzio è un operatore economico dotato di autonoma personalità giuridica, costituito in forma collettiva ed opera in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate. Il consorzio il si può giovare, senza necessità di ricorrere all’avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del cumulo alla rinfusa. In particolare, il consorzio tra società di cooperative partecipa alla procedura di gara sulla abse di requisiti suoi propri e, nell’ambito di questi, può avvalersi, se disponibili, di quelli delle cooperative consorziate, le quali costituiscono articolazioni organiche di questo. Quindi, in ragione del rapporto organico che lega le cooperative consorziate al consorzio, l’attività compiuta dalle stesse è imputata unicamente al consorzio stesso. Questo è il concorrente alla gara, mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l’esecuzione della commessa; ne consegue che la cooperativa esecutrice può sempre essere estromessa o sostituita: ciò non incide sul rapporto esterno tra consorzio concorrente e stazione appaltante, ma le eventuali modifiche soggettive di un consorzio di società cooperative, il quale partecipi ad un R.T.I. con altri operatori economici, hanno un rilievo meramente interno al consorzio e non influiscono sul rapporto tra con la stazione appaltante. (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 18 dicembre 2023, n. 918)