MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA E PROPRIETARIO INCOLPEVOLE: IL PUNTO DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE
A fronte dei diversi orientamenti presenti recentemente in giurisprudenza, le SSUU della Cassazione hanno chiarito che l’obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica non può essere imposto al proprietario del sito contaminato incolpevole dell’inquinamento; gli effetti a suo carico restano limitati a quanto previsto dall’art. 253 d.lgs. n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente) con riguardo a oneri reali e privilegi speciali immobiliari per il rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente e nei limiti del valore di mercato del sito determinato dopo l’esecuzione degli interventi stessi. In tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, infatti, l’obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento è a carico di colui che di essa sia responsabile per avervi dato causa, in base al principio “chi inquina paga”; ciò vale anche per la MISE sulla base del disposto del T.U dell’Ambiente (Cass. civile, SS.UU, n.3077 del 1° febbraio 2023).