ABUSO EDILIZIO IN ZONA VINCOLATA. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ‘IN SANATORIA’. L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI EX ART. 10 – BIS L N. 241/90 E’ RIFERIBILE AL PARERE VINCOLANTE DELLA SOPRINTENDENZA E NON SOLO AL DINIEGO FINALE
Con una recente sentenza, il TAR di Brescia -nel ribadire l’immediata impugnabilità degli atti endoprocedimentali laddove comportino un arresto della procedura- ha deciso di aderire alla tesi interpretativa secondo la quale il preavviso di rigetto deve essere reso prima dell’espressione del parere negativo definitivo della Soprintendenza (e non solo prima del diniego definitivo, che risulta vincolato al parere della Soprintendenza stessa); trattasi, infatti, di istituto di applicazione generale ed, inoltre, è proprio il parere negativo della Soprintendenza l’atto di contenuto sostanzialmente decisorio rispetto al quale l’adempimento prescritto dall’articolo 10 bis della legge 241/1990 consente all’interessato di fornire il proprio contributo partecipativo al fine di superare la posizione ostativa all’accoglimento della sua istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 23 dicembre 2022, n. 1360).