RIFIUTI. ORDINE DI RIMOZIONE AI SENSI DEL TESTO UNICO DELL’AMBIENTE. OBBLIGHI DEL CURATORE FALLIMENTARE
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, interessata della questione ha stabilito che ricade anche sulla curatela fallimentare l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 d.lgs. n. 152 del 2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare, anche se la stessa non è responsabile dell’abbandono degli stessi. La presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi, acquisita dal curatore dal momento della dichiarazione del fallimento dell’impresa, tramite l’inventario dei beni dell’impresa medesima ex artt. 87 e ss. L.F., comporta, infatti, la sua legittimazione passiva all’ordine di rimozione (Cons. St., Ad. Plen., n. 3 del 26 gennaio 2021).
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