rifiuti – bonifica – applicabilità retroattiva delle disposizioni relative a misure di prevenzione e riparazione
Il TAR Toscana afferma che le misure di prevenzione e riparazione contemplate dal d.lgs. 152/2016 sono applicabili anche nei confronti del responsabile dell’inquinamento per eventi verificatisi anteriormente anteriormente all’entrata in vigore della normativa medesima e del d.lgs. n. 22/1997, e tanto perché l’inquinamento dà luogo ad una situazione di carattere permanente, che perdura fino a che non ne sono rimosse le cause. In tal modo non si fa applicazione retroattiva della legge: questa viene applicata ad un fatto rilevato durante la sua vigenza al fine di far cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente. La fattispecie dell’inquinamento non ha carattere istantaneo ma perdurante quanto ai suoi effetti e, quindi, la normativa successiva al verificarsi della causa del medesimo ben può essere applicata ad una fattispecie rilevata posteriormente, al fine di eliminarne gli effetti (TAR Toscana, Sez. II, 3 novembre 2020, n. 1348 ).