Ambiente – inquinamento – Interventi di bonifica assunti volontariamente – gestione di affari altrui
Il TAR Lombardia torna sull’argomento dei lavori di bonifica assunti dal soggetto non responasbile dell’inquinamento. L’intervento di bonifica (ma anche quelli di messa in sicurezza di emergenza e ripristino ambientale) assunto volontariamente ai sensi dell’art. 245 comma 1, nonché dell’art. 252 comma 5, del Dlgs. 152/2006, costituisce una gestione di affari altrui, che, in applicazione analogica della norma generale ex art. 2028 c.c., deve essere portata a compimento, o comunque proseguita finché l’amministrazione non sia in grado di far subentrare l’autore dell’inquinamento. Lo stesso vale anche se l’assunzione dell’intervento di bonifica da parte del proprietario incolpevole o di altri soggetti sia avvenuta ai sensi dell’art. 9 del DM 25 ottobre 1999 n. 47 (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 7 ottobre 2020, n. 1280)