AMBIENTE E RIFIUTI – ORDINANZA DI RIMOZIONE EX ART. 192 – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI DESTINATARI
E’ illegittima, l’ordinanza comunale con la quale viene ingiunto al proprietario di un terreno inquinato, di rimuovere rifiuti dal medesimo terreno, ove sia stata adottata in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L. n. 241 del 1990; infatti, l’ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati ex art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 deve essere preceduta dalla suddetta comunicazione, essenod rilevante l’apporto procedimentale che i destinatari possono fornire, quanto meno in riferimento all’accertamento delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito dei rifiuti, non vertendosi, peraltro, inipotsidi contingibilità ed urgenza (TAR Lazio, Roma, Sez. I Stralcio, 19 agosto 2020, n. 9258).
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