L’inerzia della a. C. Costituisce inadempimento solo a fronte di obbligo di provvedere – istanza di autotutela – inesistenza di un obbligo generalizzato di provvedere da parte della amministrazione
Il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che l’inerzia dell’Amministrazione può integrare la fattispecie del silenzio-inadempimento solo a fronte dell’esistenza di un obbligo di provvedere, che non sussiste se l’istanza del privato è volta a sollecitare il riesame di un atto divenuto inoppugnabile. La mera istanza di un privato volta ad ottenerne un provvedimento di autotutela è da considerarsi una denuncia, con funzione meramente sollecitatoria, dalla quale non scaturisce in capo all’Amministrazione destinataria alcun obbligo di provvedere. Gli atti di autotutela costituiscono, infatti, esercizio di un potere tipicamente discrezionale dell’Amministrazione; questa , dunque, non ha alcun obbligo di attivare la relativa procedura e la decisione in ordine all’istanza comporta l’esercizio di un potere discrezionale in ordine alla sussistenza del necessario interesse pubblico, della valutazione del quale solo l’Amministrazione stessa è titolare (Cons. St., Sez. VI, 21 aprile 2020, n. 2540 ) .